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Nella fattispecie in questione si sottolinea il principio secondo cui anche nel caso in cui il lavoratore abbia deciso di utilizzare il diritto d’opzione, e pertanto abbia scelto il pagamento delle indennità in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni globali di fatto che sarebbero maturate sino al giorno dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. Questa la decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15519 del 17 Settembre 2012.